Pensioni

L’Istituto Centrale di Statistica ci ha comunicato che per l’anno 2014 l’indice di variazione che costituisce il meccanismo di perequazione automatica dei nostri trattamenti pensionistici è risultato del 2,09%. Vi ricordiamo che tale indice – ai sensi dell’articolo 9 della legge 160/1975 – è collegato alle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell’industria.

Trattamento di pensione di guerra

Il Service Personale Tesoro effettua il pagamento di trattamenti pensionistici di guerra. La pensione di guerra ha carattere risarcitorio e viene erogata a coloro che hanno subito menomazioni derivanti da eventi bellici o il cui coniuge, genitore, collaterale è morto a causa della guerra (DPR 23 dicembre 1978, n. 915). La misura del trattamento, che può essere diretto o indiretto, varia a seconda del grado della menomazione. Oltre ai trattamenti pensionistici sono previsti anche assegni, indennità, aumenti di integrazione o di maggiorazione.Le domande tendenti al riconoscimento di diritti in materia di pensioni di guerra e di assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra, devono essere presentate alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato. In SPT ai trattamenti pensionistici vengono attribuiti dei codici relativi agli assegni, che definiscono il tipo di assegno ed i relativi importi: assegno principale, assegno indennità integrativa speciale, assegno di accompagnamento, assegno di 1° e 2° cumulo, assegno di incollocabilità, assegno di superinvalidità, assegno per medaglie, assegno di integrazione, assegni vari, assegni con importi non tabellari e assegno supplementare, di maggiorazione e integratore. A questi assegni sono associati dei suffissi che specificano la sottospecie e permettono l’esatta attribuzione dell’importo tabellare. Per una corretta identificazione e classificazione delle partite vengono attribuiti i codici di Capitolo e Ministero, ed i codici di microqualifica, relativi alla causa che ha determinato l’assegnazione del Particolare trattamento di pensione.

Fonte dati: sito web Ministero del Tesoro

Pensione di guerra diretta

Che cos’è e a chi spetta

Viene liquidata in favore di militari e civili che abbiano riportato, per causa di guerra, ferite o lesioni o che abbiano contratto infermità da cui sia derivata una definitiva perdita o menomazione della capacità lavorativa. E’ un trattamento che costituisce un atto risarcitorio dello Stato nei confronti di coloro che hanno subito a causa della guerra un danno come sopra detto e si precisa che nella pensionistica di guerra non viene risarcito il danno biologico. Sono previste otto categorie di pensione, d’importo economico differente a seconda della gravità della infermità pensionata, che sono descritte nelle tabelle A e B del D.P.R. 834/81, nelle tabelle E ed F della L. 656/86 e nella tabella F1 del D.P.R. 915/78. Può accadere che il grado d’invalidità non sia contemplato da nessuna delle categorie esistenti, in questo caso viene concessa un’indennità una tantum. Ai pensionati di 1ˆ categoria che hanno riportato menomazioni gravissime spettano anche l’assegno di super invalidità e l’indennità di assistenza e accompagnamento.

A chi si presenta la domanda

Con la nuova normativa, evidenziando che l’esame dei trattamenti diretti costituisce un numero molto limitato, gli interessati devono presentare la domanda alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio. Coloro che già percepiscono la pensione possono presentare domanda di aggravamento, corredata da adeguata certificazione medica, alla commissione medica di verifica della Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente.

Pagamento

Il pagamento della pensione di guerra diretta con scadenza mensile è effettuato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato competente in relazione alla residenza dell’interessato secondo le modalità di pagamento delle pensioni, ossia mediante apertura di spesa fissa ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 19.4.1986, n. 186 avente un numero d’iscrizione attribuito dalla Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente. L’importo dell’assegno è soggetto ad un’automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso d’inflazione accertato per l’anno precedente.


Pensione di guerra indiretta o di riversibilità

Che cos’è e a chi spetta

La pensione di guerra indiretta (tabella G) spetta al coniuge superstite, agli orfani: minori di anni 21, studenti universitari fino al 26° anno di età, maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche del militare o civile morto per causa di servizio di guerra o attinente alla Guerra, del titolare di pensione di guerra di 1^ categoria, del titolare di pensione di guerra dalla 2^ alla 8^ categoria morto per aggravamento o complicanza delle infermità che determinarono l’invalidità di guerra. La decisione circa la sussistenza dell’interdipendenza della morte dalle infermità pensionate spetta alla commissione medica di verifica, territorialmente competente. La pensione di reversibilità (tabella N) spetta al coniuge superstite, agli orfani: minori di anni 21, studenti universitari fino al 26° anno di età, maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche del titolare di pensione di guerra dalla 2^ alla 8^ categoria deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l’attribuzione della pensione di guerra.

A chi si presenta la domanda

Gli aventi diritto devono presentare la domanda alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio entro 5 anni dalla data d’insorgenza del diritto. Trascorso tale periodo il diritto è prescritto. Coloro che già percepiscono la pensione di categoria dalla 2^ all’8^ possono presentare domanda di reversibilità privilegiata (tabellaG) , corredata da adeguata certificazione medica, che dimostri l’interdipendenza della morte del pensionato con le infermità che determinarono l’invalidità di guerra, alla commissione medica di verifica della Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente. Ai beneficiari di tabella G spetta anche un assegno di maggiorazione legato al reddito.

Pagamento

Il pagamento della pensione di guerra indiretta con scadenza mensile è effettuato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato competente in relazione alla residenza dell’interessato secondo le modalità di pagamento delle pensioni, ossia mediante apertura di spesa fissa ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 19.4.1986, n. 186 avente un numero d’iscrizione attribuito dalla Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente. L’importo dell’assegno è soggetto ad un’automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso d’inflazione accertato per l’anno precedente.


Assegni di benemerenza ai perseguitati per motivi politici e razziali

Che cos’è e a chi spetta

L’assegno spetta ai cittadini perseguitati in seguito all’attività politica svolta contro il fascismo prima dell’8 settembre 1943 e a quelli che abbiano subito persecuzioni per motivi di ordine razziale. L’assegno è reversibile alle vedove, ai genitori e agli orfani dichiarati inabili a proficuo lavoro in possesso di un reddito annuo inferiore ai limiti di legge.

A chi si presenta la domanda

Il richiedente, che deve aver raggiunto l’età pensionabile oppure deve essere inabile a proficuo lavoro, deve presentare la domanda all’apposita Commissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ubicata presso la Direzione Centrale per i Servizi del Tesoro, Via Casilina 3, 00182 Roma. Gli aventi diritto all’assegno di reversibilità possono presentare istanza al Dipartimento Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio.

Pagamento

Il pagamento della pensione di guerra per perseguitati politici con scadenza mensile è effettuato dalla Direzione Centrale Servizio del Tesoro competente in relazione alla residenza dell’interessato secondo le modalità di pagamento delle pensioni, ossia mediante apertura di spesa fissa ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 19.4.1986, n. 186 avente un numero d’iscrizione attribuito dall’Ufficio della Direzione Centrale Servizio del Tesoro territorialmente competente. L’importo dell’assegno è soggetto ad un’automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso d’inflazione accertato per l’anno precedente.


Assegni vitalizi agli internati nei campi di sterminio K.Z.

Che cos’è e a chi spetta

L’assegno spetta ai cittadini italiani ex deportati nei campi di sterminio K.Z. o ristretti nella Risiera di San Sabba di Trieste che abbiano compiuto 55 anni, se uomo, e 50 se donna. La reversibilità spetta ai familiari dei deportati nei campi di sterminio K.Z., già titolari dell’assegno. Spetta altresì ai familiari dei deportati, deceduti nei campi di sterminio ovvero successivamente, anche dopo il rientro in patria, ma prima dell’entrata in vigore della legge 18 novembre 1980, n. 791, a condizione che il deportato sia deceduto senza aver percepito il beneficio, e che il richiedente abbia raggiunto l’età pensionabile o sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro e, se orfano, che non usufruisca di reddito annuo superiore ai limiti di legge.

A chi si presenta la domanda

Il richiedente deve presentare la domanda all’apposita Commissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ubicata presso la Direzione Centrale per i Servizi del Tesoro, Via Casilina 3, 00182 Roma.

Pagamento

Il pagamento dell’assegno reduci campi di concentramentro con scadenza mensile è effettuato dalla Direzione Centrale Servizio del Tesoro competente in relazione alla residenza dell’interessato secondo le modalità di pagamento delle pensioni, ossia mediante apertura di spesa fissa ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 19.4.1986, n. 186 avente un numero d’iscrizione attribuito dall’Ufficio della Direzione Centrale Servizio del Tesoro territorialmente competente. L’importo dell’assegno è soggetto ad un’automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso d’inflazione  accertato per l’anno precedente.


Assegno annuo vitalizio agli insigniti dell’Ordine di Vittorio Veneto

Che cos’è e a chi spetta

L’assegno viene liquidato in favore degli insigniti dell’onorificenza dell’Ordine di Vittorio Veneto, cioè ai combattenti della guerra 1914-18 e di quelle precedenti, decorati al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per aver diritto a tale decorazione e che siano in godimento dei diritti civili.

Pagamento

Il pagamento dell’assegno con scadenza mensile è effettuato dalla Direzione Centrale Servizio del Tesoro competente in relazione alla residenza dell’interessato secondo le modalità di pagamento delle pensioni, ossia mediante apertura di spesa fissa ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 19.4.1986, n. 186 avente un numero d’iscrizione attribuito dalla Direzione Centrale Servizio del Tesoro territorialmente competente. L’importo dell’assegno è soggetto ad un’automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso d’inflazione accertato per l’anno precedente.


Assegni di medaglia

Che cos’è e a chi spetta

Hanno diritto all’ assegno annesso alle decorazioni al valor militare i cittadini italiani insigniti di decorazioni al valor militare (Medaglia d’oro, medaglia d’argento, medaglia di bronzo e croce al valor militare). Ha diritto alla reversibilità dell’assegno annesso alle decorazioni al valor militare:

• il coniuge, non separato legalmente per sua colpa

• gli orfani: minori di anni 21, universitari fino al compimento del 26° anno di età, maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro

• il padre che abbia raggiunto i 58 anni di età oppure che sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro

• la madre vedova • i collaterali.

A chi si presenta la domanda

L’interessato presenta la domanda ,che ha valore sollecitatorio, alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio con allegato:

• copia del foglio matricolare aggiornato o, per gli ufficiali, copia dello stato di servizio con l’indicazione della data di cessazione del pagamento degli assegni

• brevetto originale della decorazione, o copia rilasciata in forma autentica

Pagamento

Il pagamento degli assegni con scadenza annuale ad esclusione della medaglia d’oro, che è mensile, è effettuato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato competente in relazione alla residenza dell’interessato secondo le modalità di pagamento delle pensioni, ossia mediante apertura di spesa fissa ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 19.4.1986, n. 186 avente un numero d’iscrizione attribuito dalla Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente. L’importo dell’assegno è soggetto ad un’automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso d’inflazione accertato per l’anno precedente.


Pensioni privilegiate in funzione di quelle di guerra

Che cos’è e a chi spetta

Viene liquidata in funzione di quella di guerra per particolari meriti.

A chi si presenta la domanda

Con la nuova normativa, gli interessati devono presentare la domanda alla RTS – Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio.

Pagamento

Il pagamento della pensione privilegiata in funzione di quella di guerra con scadenza mensile è effettuato dalla RTS – Ragioneria Territoriale dello Stato competente in relazione alla residenza dell’interessato secondo le modalità di pagamento delle pensioni, ossia mediante apertura di spesa fissa ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 19.4.1986, n. 186 avente un numero d’iscrizione attribuito dalla RTS – Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente. L’importo dell’assegno è soggetto ad un’automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso d’inflazione accertato per l’anno precedente.


Ritenute

Il sistema SPT gestisce le ritenute che possono gravare sulle pensioni di guerra e tabellari. In considerazione dalla particolare natura di tali pensioni, sempre esenti da IRPEF, le ritenute vengono distinte in extra erariali, associative e sindacali. Quelle extra erariali sono di natura obbligatoria:

  • Ritenute per recupero di somme indebitamente riscosse;
  • Ritenute alimentari a favore del coniuge separato o divorziato o per il mantenimento dei figli;
  • Ritenute per pignoramento

Quelle associative e sindacali sono di natura volontaria e vengono effettuate su richiesta del pensionato:

  • Deleghe a favore di associazioni
  • Deleghe a favore di organizzazioni sindacali

In base al codice della ritenuta ed al codice dell’ente creditore, il sistema SPT in fase di emissione della rata di pensione, automaticamente trattiene l’importo della ritenuta versandola all’ente creditore.